Art. 116 c.nav.Personale addetto ai servizi portuali

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[1]Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:

  • 1)i piloti;
  • 2)i lavoratori portuali;
  • 3)i palombari in servizio locale;
  • 4)gli ormeggiatori;
  • 5)i barcaioli.

[2]Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, puo' determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra, l'impiego.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 19 febbraio 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art116 · fonte su Normattiva