Art. 116 c.nav. — Personale addetto ai servizi portuali
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[1]Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
- 1)i piloti;
- 2)i lavoratori portuali; 48
- 3)i palombari in servizio locale;
- 4)gli ormeggiatori;
- 5)i barcaioli.
[2]Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, puo' determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra, l'impiego.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 gennaio 1994, n. 84
48La L. 28 gennaio 1994, n. 84, ha disposto (con l'art. 27, comma 8) che dal 28 agosto 1994 e' abrogato il numero 2), del comma 1, del presente articolo per le parti afferenti la navigazione marittima.
Testo vigente dal 19 febbraio 1994 al 19 marzo 1995 · versione 50 su Normattiva