Art. 1161 c.nav. — Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprieta' privata
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[1]Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva ((i vincoli cui e' assoggettata la proprieta' privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aerodromi)), e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un piu' grave reato.
[2]Se l'occupazione di cui al primo comma e' effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si puo' procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54. 47
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 dicembre 1993, n. 561
47La L. 28 dicembre 1993, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile".
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva