Art. 1166 c.nav.
Getto di materiali e interrimento dei fondali
Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Getto di materiali e interrimento dei fondali
Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1166 · fonte su Normattiva
Gli articoli che questa norma richiama nel proprio testo.