Art. 1174 c.nav. — Inosservanza di norme di polizia
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Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 1994 · versione 0 su Normattiva