Art. 1174 c.nav.Inosservanza di norme di polizia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1994 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

((Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.)) 47 ((Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorita' in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila)). 47

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 dicembre 1993, n. 561

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La L. 28 dicembre 1993, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile".

Testo vigente dal 15 gennaio 1994 al 15 gennaio 2000 · versione 49 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1174 · fonte su Normattiva