Art. 1198 c.nav. — Omissione di dichiarazioni in caso di urto
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Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma dell'articolo 485, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva