Art. 1209 c.nav.Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato

Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto del Regno, che, a richiesta dell'autorita' consolare, si rifiuta senza giustificato motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e documenti riguardanti procedimenti penali, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.59

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

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Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 12) che "Nell'articolo 1209 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni"."

Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 65 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1209 · fonte su Normattiva