Art. 1198 c.nav.Omissione di dichiarazioni in caso di urto

Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma dell'articolo 485, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.59

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

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Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che " Nell'articolo 1198 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni."."

Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 65 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1198 · fonte su Normattiva