Art. 1206 c.nav.Impedimento alla presentazione di reclami

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, impedisce a un componente dell'equipaggio o ad un passeggero di recarsi a terra per presentare reclami all'autorita', e' punito, qualora il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'ammenda da lire cento a cinquemila.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1206 · fonte su Normattiva