Art. 1223 c.nav. — Assegnazione indebita di funzioni
L'armatore, l'esercente o il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i requisiti prescritti per esercitarle, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva