Art. 1223 c.nav.Assegnazione indebita di funzioni

L'armatore, l'esercente o il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i requisiti prescritti per esercitarle, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1223 · fonte su Normattiva