Art. 1216 c.nav. — Navigazione senza abilitazione
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[1]L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilita', e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila.
[2]Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilita' o di collaudo che non sia in vigore.
[3]La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena e' diminuita in misura non eccedente un terzo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva