Art. 132 c.nav. — Matricole, registri e documenti di lavoro del personale
[1]Il personale navigante e' iscritto in matricole, ed e' munito di un libretto di navigazione.
[2]Il personale addetto ai servizi dei porti e' iscritto in registri ed e' munito di un libretto di ricognizione.
[3]Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto.
[4]Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva