Art. 132 c.nav.Matricole, registri e documenti di lavoro del personale

[1]Il personale navigante e' iscritto in matricole, ed e' munito di un libretto di navigazione.

[2]Il personale addetto ai servizi dei porti e' iscritto in registri ed e' munito di un libretto di ricognizione.

[3]Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto.

[4]Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art132 · fonte su Normattiva