Art. 1225 c.nav.
Omissione di provvedimenti profilattici
[1]Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
[2]Alla stessa pena soggiace il comandante dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva