Art. 1234 c.nav. — Omessa assicurazione obbligatoria
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[1]L'esercente, che fa circolare l'aeromobile senza aver contratto l'assicurazione prescritta nell'articolo 798 ovvero non mantiene in vigore il relativo contratto, e' punito con l'ammenda fino a lire diecimila.
[2]Alla stessa pena soggiace l'esercente dell'aeromobile, che trasporta passeggeri senza aver contratto l'assicurazione prescritta nell'articolo 941.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva