Art. 1236 c.nav. — Obbligo di denuncia e di relazione
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[1]I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione interna e degli aerodromi statali o privati e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell'aerodromo o a bordo, anche durante la navigazione.
[2]I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di fare relazione di cio' che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al ((ENAC)) di primo approdo.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva