Art. 126 c.nav.Divieto di mediazione

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[1]E' vietata la mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi.

[2]Qualsiasi compenso corrisposto per un'attivita' svolta in contrasto con la disposizione del comma precedente puo' essere ripetuto.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 28 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art126 · fonte su Normattiva