Art. 126 c.nav. — Divieto di mediazione
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[1]E' vietata la mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi.
[2]Qualsiasi compenso corrisposto per un'attivita' svolta in contrasto con la disposizione del comma precedente puo' essere ripetuto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 28 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva