Art. 2360 c.c.Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni

E' vietato alle societa' di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.

Testo vigente dal 5 marzo 1986, tuttora in vigore · versione 77 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2360 · fonte su Normattiva