Art. 2360 c.c. — Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni
E' vietato alle societa' di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.
Testo vigente dal 5 marzo 1986, tuttora in vigore · versione 77 su Normattiva