Art. 1262 c.nav.Sospensione in pendenza di processo penale. Procedimento disciplinare in caso di proscioglimento

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[1](Sospensione in pendenza di processo penale. Procedimento disciplinare in caso di proscioglimento).

[2]Nel caso di apertura dell'istruzione formale o sommaria per un delitto a carico di persona appartenente al personale marittimo o della navigazione interna ovvero alla gente dell'aria,l'imputato puo' essere, con provvedimento preso rispettivamente dal ministro per le comunicazioni o dal direttorio dell'((ENAC)), sospeso dall'esercizio della professione fino all'esito del processo penale, salva l'applicazione provvisoria delle pene accessorie.

[3]Il proscioglimento dell'imputato, salvo il caso che non sia pronunciato perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso, non impedisce l'inizio o la prosecuzione del procedimento disciplinare.

Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1262 · fonte su Normattiva