Art. 1262 c.nav. — Sospensione in pendenza di processo penale. Procedimento disciplinare in caso di proscioglimento
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[1](Sospensione in pendenza di processo penale. Procedimento disciplinare in caso di proscioglimento).
[2]Nel caso di apertura dell'istruzione formale o sommaria per un delitto a carico di persona appartenente al personale marittimo o della navigazione interna ovvero alla gente dell'aria,l'imputato puo' essere, con provvedimento preso rispettivamente dal ministro per le comunicazioni o dal direttorio dell'ente nazionale della gente dell'aria, sospeso dall'esercizio della professione fino all'esito del processo penale, salva l'applicazione provvisoria delle pene accessorie.
[3]Il proscioglimento dell'imputato, salvo il caso che non sia pronunciato perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso, non impedisce l'inizio o la prosecuzione del procedimento disciplinare.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva