Art. 1289 c.nav.Navigabilita' della nave e libri di bordo nella navigazione interna

[1]Con decreto del ministro per le comunicazioni sono stabiliti i termini entro i quali le navi della navigazione interna costruite prima dell'entrata in vigore del codice devono essere sottoposte a prima visita per l'accertamento delle condizioni di navigabilita', ed essere provviste delle dotazioni di bordo e dei certificati di navigabilita'.

[2]Con decreto del ministro per le comunicazioni sono altresi' stabiliti i termini entro i quali le navi anzidette devono essere provviste dei libri di bordo stabiliti dal codice.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1289 · fonte su Normattiva