Art. 1290 c.nav.
Perdita presunta
Per le navi e gli aeromobili, dei quali le ultime notizie risalgono ad un momento anteriore alla data dell'entrata in vigore del codice, il termine per la presunzione di perdita, previsto negli articoli 162 e 761, decorre dalla data stessa, a meno che a tale data il termine che rimane ancora a decorrere,secondo le disposizioni delle leggi anteriori, sia piu' breve.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva