Art. 1301 c.nav. — Limitazione del debito dell'armatore
Se, anteriormente all'entrata in vigore del codice l'armatore ha dichiarato di volersi valere della limitazione, si applicano le disposizioni della legge 25 maggio 1939, n. 868.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva