Art. 140 c.nav.
Nome delle navi maggiori
[1]Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome.
[2]Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro gia' registrato in qualsiasi matricola del Regno.
[3]L'imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all'approvazione del ministro per le comunicazioni.
[4]Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva