Art. 141 c.nav.Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti

[1]Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.

[2]Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome.

[3]Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro gia' registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art141 · fonte su Normattiva