Art. 141 c.nav. — Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti
[1]Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.
[2]Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome.
[3]Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro gia' registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva