Art. 142 c.nav. — Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo
Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l'indicazione del luogo dell'ufficio d'iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva