Art. 233 c.nav. — Dichiarazione di costruzione
[1]Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all'ufficio competente del luogo dove e' intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni.
[2]L'ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione.
[3]Parimenti devono essere notificati all'ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruzioni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva