Art. 143 c.nav. — Requisiti di nazionalita' dei proprietari di navi italiane
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[1]((Rispondono ai requisiti di nazionalita' richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati:
- a)a cittadini italiani;
- b)a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;
- c)a societa' relativamente alle quali sia riscontrata dall'Amministrazione della marina mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi per le quali venga richiesta l'iscrizione nei registri marittimi e della navigazione interna, la prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona munita di procura institoria.
[2]Agli effetti della lettera c) del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle societa' in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle societa' in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e, nelle societa' per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, nonche' la maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di societa' costituite all'estero, le persone che rappresentano stabilmente la societa' nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani.
[3]Restano salve le disposizioni previste dagli articoli 7 e 221 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea)).
Testo vigente dal 22 gennaio 1976 al 1 marzo 1998 · versione 23 su Normattiva