Art. 143 c.nav.Requisiti di nazionalita' dei proprietari di navi italiane

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[1]Rispondono ai requisiti di nazionalita' richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146, 148 le navi che appartengono, per una quota non inferiore a sedici carati, a cittadini o enti pubblici italiani ovvero a societa' autorizzate.

[2]Sono autorizzate ad avere in proprieta' navi italiane le societa' costituite e aventi la sede di amministrazione nel Regno, relativamente alle quali risulti accertata, a norma del regolamento, la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale e negli organi di amministrazione e di direzione.

[3]L'autorizzazione e' data dal ministro per le comunicazioni, d'accordo con i ministri per le finanze e per le corporazioni, mediante inclusione della societa' in apposito elenco tenuto, distintamente per le navi marittime e per quelle della navigazione interna, nelle forme stabilite dal regolamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 22 gennaio 1976 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art143 · fonte su Normattiva