Art. 543 c.nav.
Forma e termini della dichiarazione di abbandono
[1]L'abbandono deve essere dichiarato per iscritto all'assicuratore nel termine di due mesi ovvero, se il sinistro e' avvenuto fuori d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, di quattro mesi dalla data del sinistro o da quella in cui l'assicurato provi di averne avuto notizia. In caso di presunzione di perdita il termine e' di due mesi e decorre dal giorno in cui la nave e' stata cancellata dal registro d'iscrizione. Se l'abbandono ha per oggetto la nave, la dichiarazione deve essere fatta nella forma prescritta nell'articolo 249 e resa pubblica ai sensi degli articoli 250 e seguenti. Tuttavia se nel sinistro e' andato perduto l'atto di nazionalita', la pubblicazione e' compiuta con la trascrizione nella matricola.
[2]La dichiarazione di abbandono quando ha per oggetto la nave deve essere notificata all'assicuratore, in ogni altro caso deve essere portata a conoscenza dell'assicuratore medesimo con lettera raccomandata.
[3]Trascorsi i termini di cui al primo comma, l'assicurato puo' esercitare soltanto l'azione di avaria.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva