Art. 169 c.nav.Carte, libri e altri documenti

[1]Le carte di bordo sono, per le navi maggiori, l'atto di nazionalita' e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza.

[2]Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:

  • a)il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilita'; i certificati di bordo libero e di galleggiabilita'; i certificati di visita;
  • b)i documenti doganali e sanitari;
  • c)il giornale nautico;
  • d)gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti.

[3]Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti.

[4]Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilita', parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca.

[5]((Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al presente articolo sono esenti dall'obbligo del rigoroso rendiconto)).

Testo vigente dal 10 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 112 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art169 · fonte su Normattiva