Art. 170 c.nav.
Contenuto del ruolo di equipaggio
Il ruolo di equipaggio deve contenere:
- 1)il nome della nave;
- 2)il nome dell'armatore;
- 3)l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato a sensi dell'articolo 267;
- 4)l'indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento;
- 5)l'elenco delle persone dell'equipaggio, con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonche' del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso;
- 6)la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva