Art. 170 c.nav.Contenuto del ruolo di equipaggio

Il ruolo di equipaggio deve contenere:

  • 1)il nome della nave;
  • 2)il nome dell'armatore;
  • 3)l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato a sensi dell'articolo 267;
  • 4)l'indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento;
  • 5)l'elenco delle persone dell'equipaggio, con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonche' del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso;
  • 6)la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art170 · fonte su Normattiva