Art. 18 c.nav.Personale dell'amministrazione marittima

[1]Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto.

[2]Ove se ne riconosca l'opportunita', l'esercizio di tali funzioni puo' essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza a persone estranee a detto corpo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art18 · fonte su Normattiva