Art. 18 c.nav. — Personale dell'amministrazione marittima
[1]Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto.
[2]Ove se ne riconosca l'opportunita', l'esercizio di tali funzioni puo' essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza a persone estranee a detto corpo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva