Art. 189 c.nav.Deficienza delle razioni di viveri

[1]Il comandante del porto e l'autorita' consolare, quando ne vengano richiesti dalle associazioni sindacali interessate o da almeno un quinto dell'equipaggio, devono provvedere ad accertare la qualita' e la quantita' delle razioni di viveri corrisposte all'equipaggio.

[2]Se sono riscontrate deficienze, le autorita' predette ordinano al comandante di prendere immediatamente le misure opportune; e in caso di mancata esecuzione provvedono d'ufficio, procurando la somma necessaria con prestito garantito da ipoteca sulla nave, ovvero con la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non indispensabili per la sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso rispettivamente all'armatore e, quando sia possibile, agli aventi diritto alle cose predette.

[3]Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o l'autorita' consolare in caso di reclamo di passeggeri per deficienze delle razioni di viveri ad essi corrisposte.

[4]Quando sono vendute pertinenze di proprieta' aliena o merci l'armatore e' tenuto a indennizzare gli aventi diritto a norma dell'articolo 308.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art189 · fonte su Normattiva