Art. 190 c.nav. — Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo
I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di abbandonare la nave.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva