Art. 202 c.nav. — Nave sospetta di tratta di schiavi
La nave da guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in mare territoriale estero una nave nazionale sospetta di attendere alla tratta di schiavi, puo' catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero piu' vicino, in cui risieda un'autorita' consolare.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva