Art. 204 c.nav.Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita

Il comandante della nave marittima puo' procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile ((e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.)).

Testo vigente dal 11 febbraio 2017, tuttora in vigore · versione 99 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art204 · fonte su Normattiva