Art. 217 c.nav.Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute

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I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 5 giugno 1986 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art217 · fonte su Normattiva