Art. 224 c.nav.Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo

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Il cabotaggio tra i porti del Regno, nonche' il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge sono riservati alle navi nazionali, salvo che sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 13 aprile 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art224 · fonte su Normattiva