Art. 224 c.nav. — Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 13 aprile 1990. Leggi il testo vigente →
Il cabotaggio tra i porti del Regno, nonche' il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge sono riservati alle navi nazionali, salvo che sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 13 aprile 1990 · versione 0 su Normattiva