Art. 224 c.nav. — Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo
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Il cabotaggio tra i porti del Regno, nonche' il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge sono riservati alle navi nazionali, salvo che sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali. 43
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66
43Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che ai fini dell'applicazione del presente articolo le navi iscritte nei registri speciali non sono considerate navi nazionali.
Testo vigente dal 13 aprile 1990 al 1 marzo 1998 · versione 45 su Normattiva