Art. 278 — Costruttore navale
Per essere iscritto in qualita'; di costruttore navale nel registro di cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti:
- 1)avere conseguito il diploma di istituto nautico, sezione costruttori navali;
- 2)avere compiuto i ventuno anni di eta';
- 3)non aver riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4;
- 4)aver compiuto due anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali. Il costruttore navale puo' progettare, costruire e riparare navi e galleggianti con scafo in legno di qualunque tipo e tonnellaggio. Puo' progettare, costruire e riparare scafi metallici privi di mezzi meccanici di propulsione e di macchinari in genere fino alla stazza lorda di 300 tonnellate e navi con scafo metallico e con propulsione meccanica abilitate al solo trasporto di merci solide fino alla stazza lorda di 100 tonnellate e con apparato motore di potenza fino a 100 cavalli asse.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva