Art. 420 c.nav. — Forma del contratto
Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto, tranne che il trasporto debba effettuarsi su navi minori, di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva