Art. 252 c.nav.
Forma dei titoli per la pubblicita'
[1]La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei titoli richiesti dall'articolo 2657 del codice civile.
[2]Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'articolo 249, e' sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva