Art. 259 c.nav.Deliberazioni della maggioranza

[1]Le deliberazioni prese dalla maggioranza, previa convocazione di tutti i caratisti, vincolano la minoranza per tutto quanto concerne l'interesse comune dei comproprietari della nave, salvo il disposto degli articoli seguenti.

[2]La maggioranza e' formata dal voto dei comproprietari che hanno complessivamente piu' di dodici carati della nave.

[3]Quando la maggioranza e' detenuta da un solo caratista, le determinazioni di questo vincolano la minoranza per quanto concerne l'ordinaria amministrazione, anche se prese senza convocazione degli altri caratisti, purche' siano a questi ultimi comunicate entro otto giorni con lettera raccomandata.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art259 · fonte su Normattiva