Art. 264 c.nav. — Vendita della nave
[1]La deliberazione di vendita della nave deve essere presa all'unanimita'.
[2]Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno la meta' dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, puo' autorizzare con decreto la vendita della nave all'incanto.
[3]Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l'autorizzazione del tribunale puo' essere data anche su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno un quarto dei carati, sentiti in contraddittorio i comproprietari dissenzienti.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva