Art. 290 c.nav. — Altre specie di raccomandazione
[1]Quando il raccomandatario e' preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione o di quella di trasporto, si applicano le norme relative agli institori.
[2]Quando il raccomandatario assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto dell'armatore o del vettore, si applicano le norme sul contratto di agenzia.
[3]Quando il raccomandatario assume l'obbligo di trattare e di concludere in nome proprio affari per conto dell'armatore o del vettore, si applicano le norme sul mandato senza rappresentanza.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva