Art. 312 c.nav. — Gestione di interessi degli aventi diritto al carico
[1]Il comandante deve, quando cio' si renda necessario e compatibilmente con le esigenze della spedizione, provvedere alla tutela degli interessi degli aventi diritto al carico.
[2]Se per evitare o diminuire un danno occorrono speciali misure, il comandante deve possibilmente informare gli interessati nel carico, o gli eventuali rappresentanti sul luogo, che siano a lui noti, ed attenersi alle loro istruzioni; in mancanza, deve agire a suo criterio nel modo migliore.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva