Art. 342 c.nav. — Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volonta' di una delle parti
Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per volonta' dell'armatore o dell'arruolato, purche' ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva