Art. 371 c.nav. — Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto in caso di perdita presunta della nave
I diritti spettanti agli eredi presunti dell'arruolato e agli altri aventi diritto nel caso in cui la nave, per mancanza di notizie, sia considerata perita possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva